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O.P.C.M. 22/12/2005 n. 3485- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; -Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17622 dell'11 ottobre 2005 e la nota del direttore del settore infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Sicilia-Calabria del 16 giugno 2005, prot. 16/ris; - Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005 e n. 3418/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana; OPCM 22/12/2005 n. 3485 – Disposizioni urgenti di protezione civile. -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti a gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»; - Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 1°dicembre 2005; - Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006; -Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004 e n. 3469 del 13 ottobre 2005; - Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonchè facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza della frana in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che minaccia la popolazione della località di San Leonardo nel comune di Badia, è assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, del quale è stata accertata la relativa disponibilità. Art. 2. 1. Per le indispensabili iniziative poste in essere in occasione delle celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi nella città di Bari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire al Sindaco di Bari l'importo di euro 130.700,00, a carico del Fondo della protezione civile, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità. Art. 3. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410 del 4 marzo 2005 è soppresso il periodo «a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004, n. 311». 2. In relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al consulente giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, è soppresso il periodo «collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico,». 3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza. 4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono soppresse. 5. Il Commissario delegato - Prefetto Tommaso Blonda, per l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, è autorizzato ad avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive all'uopo costituito, composto da sei unità di personale individuate dal medesimo Commissario delegato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Art. 4. 1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, l'indennità operativa prevista dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, è elevata del 20%. OPCM 22/12/2005 n. 3485 – Disposizioni urgenti di protezione civile. Art. 5. 1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un rappresentante designato dal comune di Mira. Art. 6. 1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di euro 600.000,00 relativo ai contributi assegnati alla regione Abruzzo è destinato per la situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, inerente alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il medesimo territorio regionale. Art. 7. 1. In relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in località Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, al fine di procedere con ogni urgenza all'espletamento delle necessarie iniziative dirette al superamento del predetto contesto emergenziale è assegnata alla regione Abruzzo la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità, in deroga alle procedure da detta normativa previste. Art. 8. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, è aggiunto il seguente comma: «3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorità locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonchè a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione». 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di li- beralità da destinare all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470. 3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nella Repubblica del Pakistan colpito dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3470/2005, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di due unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale. 5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperto nelle attività emergenziali di protezione civile, e di cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto personale continua a beneficiare del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità. Art. 9. 1. In relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione Campania con la nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e per la realizzazione dei necessari ed urgenti interventi di cui all'elenco alla stessa nota allegato da porre in essere sulla base di un apposito programma per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto, ed al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, è assegnata alla medesima Regione la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità. Art. 10. 1. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla regione Emilia Romagna, con la nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre 2005, è assegnata all'Agenzia interregionale per il fiume Po la somma di euro OPCM 22/12/2005 n. 3485 – Disposizioni urgenti di protezione civile. 3.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, per la realizzazione, sulla base di un apposito programma, di interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del bacino del fiume Po. Art. 11. 1. Il Prefetto di Genova - Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale inerente alla crisi socioambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida, è autorizzato ad avvalersi di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, in aggiunta a quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 1999 e successive modificazioni. 2. I compensi da corrispondere ai predetti esperti sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato. Art. 12. 1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria il 26 settembre 1997 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare alla Comunità delle Clarisse un contributo straordinario di euro 978.000,00, a carico del Fondo della protezione civile, per gli adempimenti necessari alla ristrutturazione del Monastero di S. Agnese ubicato nella città di Perugia, gravemente danneggiato dai predetti eventi sismici. |
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